NAUTICA DA DIPORTO: NUOVA ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL SETTORE

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EMANATA DAL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI CASTELLAMMARE DI STABIA UNA NUO
VA ORDINANZA CHE REGOLAMENTA SOPRATTUTTO IL SETTORE DEI “CHARTER”.
SERVE OGGI UN TITOLO PROFESSIONALE PER I NATANTI DA DIPORTO IN PARTENZA DALLA PENISOLA SORRENTINA (DIPARTIMENTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA) PER RAGGIUNGERE CAPRI (DIPARTIMENTO DI NAPOLI) O POSITANO AMALFI (DIPARTIMENTO DI SALERNO)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabi

ORDINANZA n. 83 / 2017

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Castellammare di Stabia,
VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n°431 del 09.10.1997 “Regolamento
sulla disciplina delle patenti nautiche”;
VISTO il Decreto Ministeriale n° 478 del 5.10.1999 “Regolamento recante norme di
sicurezza per la navigazione da diporto”;
VISTO la Legge 8 luglio 2003, n° 172 e successive modificazioni, recante disposizioni per
il riordino ed il rilancio della nautica;
VISTA il Decreto Legislativo n° 171 del 18.07.2005, “Codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE”;
VISTO il Decreto Ministeriale n° 146/2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTA la propria Ordinanza di sicurezza balneare n° 23/2016 del 18.05.2016;
VISTA la propria Ordinanza n° 25/16 del 18.05.2016 contenente norme di disciplina
dell’attività subacquea;
VISTA la propria Ordinanza n. 24/2016 del 18/05/2016 avente ad oggetto la “disciplina
della locazione e noleggio dei natanti da diporto ai fini della locazione e noleggio”;
RITENUTO necessario apportare integrazione e/o modifiche alla predetta Ordinanza n.
24/2016;
VISTA la riunione di coordinamento tenutasi in data 29/06/2017 presso la Direzione
Marittima di Napoli, con la partecipazione di tutti i dipendenti Uffici Marittimi allo
scopo di verificare l’omogeneità delle disposizioni vigenti in materia nell’ambito
delle rispettive giurisdizioni;
VISTI gli artt. 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo
Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento restano
salve le disposizioni della normativa in materia;

O R D I N A

Art. 1

Modifica dell’art. 4 Ordinanza n° 24/2016 in data 18.05.2016 –

Identificazione dei natanti da diporto

L’art. 4 dell’Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia n°
24/2016 in data 18.05.2016 è cosi sostituito:
“I natanti da diporto impiegati nelle attività disciplinate dalla presente Ordinanza devono essere
contrassegnati in modo ben visibile (caratteri di almeno cm 10 e di colore a contrasto con quello
dello scafo) con il NOME della ditta o ragione sociale del locatore/noleggiante e/o centro di immersione/addestramento, seguito dal NUMERO PROGRESSIVO e dal suffisso L se natante
autorizzato alla locazione, N se autorizzato al noleggio ed S se autorizzato alle attività
subacquee (Es. Ditta ROSSI 01/N, ROSSI 01/L, BIANCHI01/N-L, BIANCHI 01/S, ecc. ecc.).

Si fa obbligo al momento della partenza dall’ormeggio di comunicare via email all’ufficio del Guardia costiera competente ed alla Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia via email all’indirizzo: cpcastellammare@mit.gov.it o via fax al n° 081/8710078, il numero di persone presenti a bordo e la destinazione”.

Art. 2

Modifica art. 5 Ordinanza n° 24/2016 in data 18.05.2016
L’art. 5 dell’Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia n°
24/2016 in data 18.05.2016 è cosi modificato:

“Art. 5 bis – Disposizioni aggiuntive per il noleggio”
I natanti da diporto destinati al noleggio, i cui proprietari o armatori, dichiarano di effettuare
navigazione entro tre, sei o dodici miglia dalla costa, devono avere a bordo i mezzi di
salvataggio e le dotazioni di cui al D.M. n° 166/2008, come da allegato X (articolo 88, comma 2)
che è parte integrante della presente Ordinanza

In ogni caso i natanti impiegati nel noleggio non possono navigare oltre le dodici miglia dalla
costa.

I natanti impiegati in attività di noleggio dovranno essere in possesso di certificato d’idoneità
previsto dall’art. 82 del D.M. 146/2008, cui deve essere allegato l’elenco dei mezzi di
salvataggio delle dotazioni di sicurezza imbarcate nonché l’eventuale dichiarazione di cui sopra.
Qualora i natanti siano impiegati in ore notturne, gli occupanti dovranno indossare delle cinture
di salvataggio dotate di luce ed accensione automatica..
In analogia di quanto stabilito dall’art. 89 del Decreto 29 luglio 2008, n° 146, anche l’equipaggio
dei natanti da diporto adibiti a noleggio che trasportano più di sei passeggeri dovrà essere
composto dal titolare e/o da dipendenti della Società/Ditta autorizzata all’attività di noleggio con
natanti da diporto.
Al fine di consentire le attività di controllo, dovrà essere conservata a bordo del natante copia
conforme della documentazione da cui si evinca che l’equipaggio dell’unità noleggiata sia
titolare e/o dipendente della Società/ditta autorizzata (ad esempio: copia estratto camera di
commercio, contratto di assunzione o comunicazione Unilav. ecc. ecc.).
Il Titolare o dipendente della Società/Ditta impiegato nella condotta del natante noleggiato, indipendentemente dalla potenza o dalla cilindrata del motore installato, ovvero dalla distanza dalla costa, deve obbligatoriamente essere munito di patente nautica e, qualora venga effettuata una navigazione che comporti un contesto operativo al di fuori del Circondario marittimo di Castellammare di Stabia, ovvero al di fuori del Circondario Marittimo ove è richiesta l’autorizzazione, in aggiunta al predetto titolo abilitativo del diporto, dovrà possedere anche il titolo professionale marittimo di “Capo barca per il traffico locale” o titolo superiore.

In ogni caso potrà essere effettuata esclusivamente la navigazione entro i limiti della patente
nautica posseduta.

Art. 3

Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori
responsabilità loro derivanti dal comportamento inadempiente , i contravventori della presente
ordinanza saranno perseguiti, secondo i casi, ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del
Codice della Navigazione ed ai sensi dell’art. 53 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n° 171.

Art. 4

Disposizioni finali

La presente Ordinanza entra in vigore dal 01 gennaio 2018.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Castellammare di Stabia, 09.11.2017

F.to IL COMANDANTE

C.F. (CP) Guglielmo CASSONE

Gaetano Milone

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