BUONO A SAPERSI, INCIDENTI STRADALI: ECCO LE NUOVE REGOLE SUI RISARCIMENTI

BUONO A SAPERSI, INCIDENTI STRADALI: ECCO LE NUOVE REGOLE SUI RISARCIMENTI

BUONO A SAPERSI, INCIDENTI STRADALI: ECCO LE NUOVE REGOLE SUI RISARCIMENTI

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BUONO A SAPERSI – La legge annuale sulla concorrenza emanata la scorsa estate ha portato con sé diverse novità nel mondo degli incidenti stradali, che cambiano in maniera rilevante le regole per ottenere i risarcimenti e la gestione delle polizze.

Testimoni indicati subito – Le prime grandi novità riguardano i testimoni in caso di incidente con soli danni a cose, che, ora, vanno indicati alla propria assicurazione tempestivamente. Nel caso in cui il danneggiato non vi provveda spontaneamente, l’assicurazione è tenuta a ricordarglielo entro 60 giorni dal sinistro con una raccomandata, alla quale l’assicurato deve rispondere nei successivi 60 giorni.

Se non vi provvede, i testimoni non potranno essere più indicati e non si potrà, quindi, ricorrere alla prova testimoniale nella successiva eventuale causa che dovesse instaurarsi in relazione all’incidente.

Eccezioni – Tale regola conosce tuttavia delle eccezioni, al ricorrere delle quali continua ad essere possibile sentire in giudizio un testimone che non sia stato tempestivamente indicato.

Ci si riferisce all’ipotesi in cui nell’immediatezza dell’incidente sia risultato impossibile identificare i testimoni e all’ipotesi in cui questi ultimi sono stati comunque identificati dalla polizia.

Posto poi che la nuova regola riguarda solo i casi di danni limitati alle cose, la stessa non si applica se dal sinistro sono derivate anche o solo lesioni personali.

Valore della testimonianza – Gli stessi testimoni, in ogni caso, possono essere citati al massimo in tre cause in cinque anni e la loro deposizione viene valutata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, con conseguenze indebolimento del loro ruolo nel processo.

La scatola nera – Il valore della testimonianza lascia il passo a un nuovo rilevante mezzo di prova: la scatola nera.

Si tratta di un dispositivo elettronico dotato di gps che registra numerosi dati sulla condotta di guida del conducente e che, pertanto, risulta fondamentale in caso di incidente. Ad essa la legge sulla concorrenza ha attribuito pieno valore di prova in giudizio (salvo che venga dimostrato il malfunzionamento), equiparabile, ad esempio, a quello che hanno i verbali delle autorità intervenute.

Gli assicurati che accettano di installare la scatola nera sul proprio veicolo (a spese della compagnia di assicurazione e con previsione di portabilità) acquisiscono anche per tale ragione il diritto a uno sconto sulla polizza. Tuttavia, lo sconto si perde e tutto quanto indebitamente risparmiato va restituito nel caso in cui l’assicurato contravvenga al divieto di disinstallare, manomettere o rendere comunque non funzionante la scatola nera.

Cessione del credito alla carrozzeria – Altra novità degna di nota introdotta dalla legge sulla concorrenza riguarda la possibilità per il danneggiato di cedere il credito vantato nei confronti dell’assicurazione al carrozziere che gli riparerà l’auto, al quale, quindi, non dovrà corrispondere personalmente alcunché.

L’officina, infatti, aggiusta l’auto tempestivamente e poi subentra nei diritti del danneggiato relativi al pagamento dell’indennizzo. A tal fine il preventivo non è sufficiente ma è necessaria la fattura.

Tabella unica danno biologico – Con riferimento al danno biologico, la legge sulla concorrenza prevede la predisposizione di una tabella nazionale unica per le cd. macrolesioni, ovverosia le lesioni all’integrità psicofisica comprese tra il 10% e il 100%, con fissazione del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto, nel quale sono ricompresi i coefficienti di variazione connessi all’età del danneggiato.

Alla tabella per le macrolesioni si affiancherò la tabella per le cd. microlesioni, ovverosia quelle comprese tra l’1% e il 9%.

Entrambe sono soggette alla rivalutazione annuale Istat e non precludono la possibilità per il giudice di aumentare il risarcimento in caso di lesioni di aspetti dinamico-relazionali documentati e accertati oggettivamente o, solo con riferimento alle microlesioni, che abbiano causato una sofferenza psico-fisica particolarmente intensa, per massimo il 30% o il 20% a seconda che si tratti di macrolesioni o di microlesioni.

Danno biologico permanente – Per quanto riguarda il danno biologico permanente, il relativo risarcimento, in caso di lesioni di lieve entità, richiede l’accertamento mediante esami clinici strumentali, salvo il caso in cui si tratti di lesioni visibili. A tale ultimo proposito si pensi, ad esempio, alle cicatrici, il cui risarcimento per danno biologico permanente può fondarsi anche sul solo esame visivo.

Sospetto di frode – Nel caso in cui le Compagnie abbiano un sospetto di frode, la legge sulla concorrenza leesonera dal formulare un’offerta risarcitoria nei termini previsti dal codice dell’assicurazione.

Il sospetto, tuttavia, si ritiene fondato solo quando dalla banca dati sinistri emergano almeno due dei parametri di significatività che saranno definiti dall’Ivass. Gli elementi sintomatici della frode possono essere ricavati anche da una perizia specifica o dai dispositivi elettronici che siano eventualmente stati installati sul veicolo coinvolto nel sinistro.

Termini per fare causa – Se l’assicurazione non provvede al risarcimento, il danneggiato potrà ricorrere al giudice per far valere le proprie ragioni solo dopo aver ricevuto le determinazioni conclusive della compagnia in merito al sinistro o dopo che siano decorsi 60 giorni di sospensione della procedura.

Resta fermo il diritto di accedere agli atti.

Redazione

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